Il datore di lavoro, per mettere a punto la valutazione dei rischi, dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
In particolare, dovrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi (articolo 28).
Il Testo Unico introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che non presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale.
Nell’attesa: per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l’autocertificazione le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie (articolo 29)
Tutte le sanzioni sono inasprite: rischiano la sospensione dell’attività le imprese che commettono gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza (articoli 14 e 55)
Sono nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi relativi alla sicurezza (articolo 26)
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