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 NOVITA DEL TESTO UNICO 37/08
 
Cosa cambia


46/90 addio

1) Tutte le imprese che lavorano in ambito industriale devono avere i requisiti tecnico professionali per continuare a svolgere l’attività. Le imprese interessate sono quelle in possesso delle lettere B-C-D-E-F-G della legge 46/90, che effettuano quindi l’attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti radiotelevisivi ed elettronici, antenne, di protezione scariche atmosferiche, di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari, di trasporto e utilizzazione del gas, di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili, di protezione antincendio.

2) Obbligo di redigere la dichiarazione di conformità per tutti gli impianti, sia civili che industriali. Con il DM 37/08 gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze sono soggetti alla dichiarazione di conformità.

3) Obbligo di designare un responsabile tecnico per tutte le imprese, anche quelle che già operavano nel settore industriale. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono abilitate all’esercizio delle attività se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali.

4) Il Responsabile tecnico deve svolgere la propria funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Ogni impresa deve avere un responsabile tecnico in possesso dei requisiti. La funzione di responsabile tecnico deve essere svolta a titolo esclusivo cioè per una sola impresa e non può essere compatibile con altre attività continuative, vengono fatte salve le posizioni precedentemente acquisite.

5) Sono state modificate sia la lettera A che la lettera B.

Lettera A della legge 46/90:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;

Lettera A del DM 37/08:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;

Tutti coloro che erano in possesso della lettera A precedentemente al 27 marzo 2008 possono svolgere le attività indicate nella lettera A del DM 37/08.

Lettera B della legge 46/90:

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

Lettera B del DM 37/08:

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

Tutti coloro che si trovano nella posizione di non avere la lettera A ma di essere in possesso della lettera b antecedentemente al 27 marzo 2008 e che svolgevano le attività adesso contemplate nella lettera A è opportuno fare richiesta per l’ottenimento della lettera alla CCIAA.

6) Le dichiarazioni di conformità, il progetto e la dichiarazione di collaudo redatte successivamente al 27 marzo 2008 non vanno più spedite in CCIAA ma allo sportello unico dell’edilizia dove è sito l’impianto.

Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti di cui lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia, del comune ove ha sede l’impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ove deve essere realizzato l’intervento, contestualmente al progetto edilizio. Lo sportello unico inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri.