46/90 addio
1) Tutte le
imprese che lavorano in ambito industriale devono avere i requisiti tecnico
professionali per continuare a svolgere l’attività. Le imprese interessate sono
quelle in possesso delle lettere B-C-D-E-F-G della legge 46/90, che effettuano
quindi l’attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione
di impianti radiotelevisivi ed elettronici, antenne, di protezione scariche
atmosferiche, di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari, di trasporto e
utilizzazione del gas, di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, montacarichi, scale mobili e simili, di protezione antincendio.
2) Obbligo di
redigere la dichiarazione di conformità per tutti gli impianti, sia civili che industriali. Con il DM 37/08 gli impianti posti al servizio
degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, collocati all’interno
degli stessi o delle relative pertinenze sono soggetti alla dichiarazione di
conformità.
3) Obbligo di
designare un responsabile tecnico per tutte le imprese, anche quelle che già operavano
nel settore industriale. Le imprese, iscritte nel registro
delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581 e successive modificazioni o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono abilitate all’esercizio delle
attività se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile
tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti
professionali.
4) Il
Responsabile tecnico deve svolgere la propria funzione per una sola impresa e
la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Ogni impresa
deve avere un responsabile tecnico in possesso dei requisiti. La funzione di
responsabile tecnico deve essere svolta a titolo esclusivo cioè per una sola
impresa e non può essere compatibile con altre attività continuative, vengono
fatte salve le posizioni precedentemente acquisite.
5) Sono state
modificate sia la lettera A che la lettera B.
Lettera A della legge 46/90:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal
punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
Lettera
A del DM 37/08:
a) impianti di produzione,
trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica,
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per
l’automazione di porte, cancelli e barriere;
Tutti coloro che erano in
possesso della lettera A precedentemente al 27 marzo 2008 possono svolgere le
attività indicate nella lettera A del DM 37/08.
Lettera B della legge 46/90:
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli
impianti di protezione da scariche atmosferiche;
Lettera
B del DM 37/08:
b) impianti radiotelevisivi, le antenne
e gli impianti elettronici in genere;
Tutti coloro che si trovano nella
posizione di non avere la lettera A ma di essere in possesso della lettera b
antecedentemente al 27 marzo 2008 e che svolgevano le attività adesso
contemplate nella lettera A è opportuno fare richiesta per l’ottenimento della
lettera alla CCIAA.
6) Le
dichiarazioni di conformità, il progetto e la dichiarazione di collaudo redatte
successivamente al 27 marzo 2008 non vanno più spedite in CCIAA ma allo
sportello unico dell’edilizia dove è sito l’impianto.
Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti di
cui lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già
stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di
acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l’impresa installatrice
deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello
unico per l’edilizia, del comune ove ha sede l’impianto, la dichiarazione di conformità ed il
progetto, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto
dalle norme vigenti. Per le opere di installazione, di trasformazione e di
ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso
di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, il soggetto titolare del
permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività
deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per
l’edilizia del comune ove deve essere realizzato l’intervento, contestualmente
al progetto edilizio. Lo sportello unico inoltra copia della dichiarazione di
conformità alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura nella
cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai
conseguenti riscontri.
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