(Direttiva ATEX)

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Dal 1° luglio 2003 sono obbligatorie due direttive europee:

- sui luoghi di lavoro con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori, nebbie o polveri pericolose, (direttiva 99/92/CE).

- sui materiali Ex; direttiva 94/9/CE, detta anche ATEX “ATmosfera Explosiva”

SU COSA INTERVENGONO: Le due direttive 99/92/CE e 94/9/CE definiscono in modo completo il settore del pericolo di esplosione nei luoghi di lavoro.

99/92/CE

Dove non si applica: La direttiva 99/92/CE non si applica ai locali medici, agli apparecchi a gas, alle sostanze esplosive, alle miniere, ai mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo (non sono esclusi i veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera esplosiva).

GLI OBBLIGHI: la novità principale riguarda l’obbligo per il datore di lavoro di classificare i luoghi pericolosi, nell’ambito della più generale valutazione dei rischi dell’ambiente di lavoro, in modo da adottare misure di protezione adeguate alla probabilità di presenza di atmosfera esplosiva, sia sugli apparecchi elettrici sia su quelli non elettrici. il datore di lavoro, (art. 8), deve elaborare e tenere aggiornato un documento sulla protezione contro le esplosioni nel quale deve indicare:

- che i rischi di esplosione sono stati individuati;
- quali misure saranno prese per evitare il pericolo di esplosione;
- che sono state individuate e classificate le zone (tabella A);
- che le attrezzature di lavoro sono idonee al tipo di zona e che sono impiegate e mantenute in efficienza.

Il datore di lavoro ha anche l’obbligo di formare e informare i propri dipendenti in merito al rischio relativo all’esplosione e ai relativi comportamenti.

L’allegato I stabilisce i tipi di zona con pericolo di esplosione, in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfera esplosiva, come riassunto nella tabella .

Presenza dell'atmosfera esplosiva
Gas, vapori e nebbie
Polveri
Permanente o per lunghi periodi
zona 0
zona 20
Probabile durante le normali attività
zona 1
zona 21
Occasionale e di breve durata
zona 2
zona 22

ENTRATA IN VIGORE ED ADEGUAMENTI (art. 9)
• i luoghi di lavoro con pericolo di esplosione utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003 devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dalla direttiva;
• i luoghi di lavoro con pericolo di esplosione già utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare entro tre anni da tale data le prescrizioni minime stabilite dalla direttiva; eventuali modifiche, ampliamenti o trasformazioni di tali luoghi devono soddisfare subito le prescrizioni minime della direttiva;
• gli apparecchi destinati alle zone con pericolo di esplosione messi a disposizione dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003 devono essere conformi alla direttiva 94/9/CE e devono essere di categoria idonea al tipo di zona dove sono installati;
• gli apparecchi destinati alle zone con pericolo di esplosione, già utilizzati o messi a disposizione dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003 devono essere conformi all’allegato II della direttiva. In pratica vuol dire che non devono innescare l’eventuale atmosfera esplosiva; (questo è certamente vero per gli apparecchi elettrici conformi alle norme CEI del CT 31, certificati come richiesto dalle direttive precedenti alla direttiva Atex ed installati in conformità alla norma CEI 64-2.).

Gli impianti entrati in servizio dopo il 30 giugno 2003 devono rispondere in tutto e per tutto alla direttiva 99/92/CE e gli apparecchi dovranno essere conformi alla direttiva 94/9/CE e marcati CE secondo questa direttiva.

La classificazione delle zone non è una necessità esclusiva del progettista elettrico, ma un dato di ingresso del progetto dell’impianto elettrico che il committente è tenuto a fornire al progettista stesso. Il progettista elettrico è peraltro l’unico che possiede le conoscenze per classificare le zone e potrà metterle a disposizione del datore di lavoro per assolvere l’obbligo di classificare le zone. In sintesi, l’onere di classificare i luoghi pericolosi passa dalle spalle del progettista elettrico a quelle del datore di lavoro, con tutte le conseguenze relative.

94/9/CE (ATEX)

Di cosa si occupa
Si occupa degli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera esplosiva e stabilisce le relative procedure per la marcatura CE. Il campo di applicazione della direttiva è analogo a quello della direttiva 99/92/CE, ma si applica anche alle miniere.

Cosa prevede
Prevede tre categorie di apparecchi destinati ad essere utilizzati nei luoghi con pericolo di esplosione (luoghi di superficie).
• Apparecchi di categoria 1: garantiscono un livello di protezione molto elevato; sono destinati alle zone 0 o 20;
• Apparecchi di categoria 2: garantiscono un livello di protezione elevato; sono destinati alle zone 1 o 21;
• Apparecchi di categoria 3: garantiscono un livello di protezione normale; sono destinati alle zone 2 o 22;

Gli apparecchi destinati ai luoghi pericolosi per la presenza di gas, vapori o nebbie vengono identificati con la lettera “G” (Gas), mentre quelli adatti per i luoghi pericolosi per la presenza di polveri esplosive devono portare la lettera “D” (Dust, cioè polvere in inglese).

La tabella indica, per ogni categoria di apparecchi di cui alla direttiva 94/9/CE, le zone dove possono essere installati in base alla direttiva 99/92/CE. Va da sé che un apparecchio di categoria inferiore a quello idoneo in un determinato tipo di zona, è adatto a maggior ragione (ad esempio, un apparecchio di categoria 1 è idoneo non solo in zona 0 ma anche in zona 1 e in zona 2).

Direttiva 94/9/CE Apparecchi Ex (DPR 23/3/98 n. 126)
Direttiva 99/92/CE Luoghi con pericolo di esplosione (DLgs 12/06/2003 n. 233)
Categoria 1
Ex (G)
zona 0
Ex (D)
zona 20
Categoria 2
Ex (G)
zona 1
Ex (D)
zona 21
Categoria 3
Ex (G)
zona 2
Ex (D)
zona 22

Obblighi
Il materiale Ex messo in commercio, o posto in servizio, dopo il 30 giugno 2003 deve essere marcato CE e accompagnato dalla dichiarazione di conformità CE, in base alla direttiva 94/9/CE.

Lo stesso obbligo c’è per le macchine (per il materiale elettrico, la dichiarazione di conformità CE è invece conservata dal costruttore, a disposizione dell’autorità ispettiva competente).

Se una macchina, soggetta alla direttiva 89/392/CEE (direttiva macchine), presenta rischio di esplosione, in base all’art. 1.5.7 della direttiva stessa si applica a quella macchina anche la direttiva 94/9/CE.

In base all’art. 1.0.5 dell’Allegato II al DPR 126/98 (che ha introdotto la direttiva 94/9/CE in Italia) gli apparecchi ed i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera esplosiva, messi in commercio dal 1 luglio 2003, dovranno portare in targa, in modo leggibile e indelebile, le indicazioni seguenti:

- nome e indirizzo del fabbricante;
- marcatura;
- numero di identificazione dell’organismo notificato, qualora questo intervenga nella fase di controllo della produzione;
- designazione del tipo o della serie e numero di serie (se esiste);
- anno di costruzione;
- marcatura specifica di protezione dalle esplosioni , seguita dal simbolo del gruppo di appartenenza (I oppure II) e dalla categoria (1, 2 o 3 per la superficie; M1 o M2 per le miniere);
- per gli apparecchi di gruppo II (superficie), la lettera “G” se destinati ad atmosfere esplosive di gas, vapori o nebbie, oppure la lettera “D” se adatti per atmosfera esplosiva per la presenza di polveri.

RN